Home | Chi Siamo | Ricerca avanzata | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

  Ricerca avanzata

Giurisprudenza C-396/13 (12/02/2015)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 12/02/2015

Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, osta a che una normativa dello Stato membro in cui ha sede l’impresa che ha distaccato alcuni lavoratori nel territorio di un altro Stato membro, possa impedire la presentazione di un ricorso da parte di un sindacato dinanzi a un giudice dello Stato nel quale viene eseguita la prestazione lavorativa, al fine di recuperare, a favore dei lavoratori distaccati, taluni crediti salariali attinenti al salario minimo. Secondo la Corte, la direttiva 96/71/CE, invece, non osta a un calcolo del salario minimo orario e/o a cottimo, basato sull’inquadramento dei lavoratori in gruppi retributivi, come previsto dai pertinenti contratti collettivi dello Stato membro ospitante, purché tale calcolo e tale inquadramento siano effettuati sulla base di norme vincolanti e trasparenti. La Corte ha precisato che  un’indennità giornaliera deve essere considerata come facente parte integrante del salario minimo a condizioni identiche a quelle cui è subordinata l’inclusione di tale indennità nel salario minimo versato ai lavoratori locali in occasione di un loro distacco all’interno dello Stato membro interessato.  L’accollo dei costi di alloggio di tali lavoratori e i buoni pasto non devono invece essere considerati un elemento del salario minimo degli stessi. Infine, la gratifica per ferie che deve essere accordata ai lavoratori distaccati per la durata minima delle ferie annuali retribuite corrisponde al salario minimo cui tali lavoratori hanno diritto durante il periodo di riferimento.

Parti: Sähköalojen ammattiliitto ry

Classificazione: Solidarietà - Art. 28 Diritti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle rispettive organizzazioni: organizzazione - Art. 31 Condizione di lavoro: sane - Condizione di lavoro: sicure - Condizione di lavoro: dignitose - Art. 34 Sicurezza sociale - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione - Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso

Testo download Italiano Inglese Francese