Giurisprudenza 59548/2000 (17/01/2008)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani
Data: 17/01/2008
Oggetto: La Corte, all’unanimità, conclude per la violazione dell’Articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione Europea dei Diritti Umani, poiché la Bulgaria ha omesso di offrire rimedi giurisdizionali effettivi tali da conoscere le circostanze di sparizione della madre del ricorrente e da obbligare i responsabili a rendere conto dello stato di pericolo in cui hanno posto costei; la Corte conclude, sempre all’unanimità, per la non violazione dell’Articolo 2 della stessa Convenzione in ordine alla reazione della polizia dopo la sparizione della Signora Stoyanova;
La Corte conclude, sempre all’unanimità, per la violazione dell’Articolo 6 § 1 (diritto ad equo processo in termine ragionevole) della medesima Convenzione Europea.
Parti: Dodov c/ Bulgaria
Classificazione: Dignità - Art. 2 Diritto alla vita - Giustizia - Art. 47 Processo equo, pubblico - Ragionevole durata