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Giurisprudenza 59548/2000 (17/01/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 17/01/2008

Oggetto: La Corte, all’unanimità, conclude per la violazione dell’Articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione Europea dei Diritti Umani, poiché la Bulgaria ha omesso di offrire rimedi giurisdizionali effettivi tali da conoscere le circostanze di sparizione della madre del ricorrente e da obbligare i responsabili a rendere conto dello stato di pericolo in cui hanno posto costei; la Corte conclude, sempre all’unanimità, per la non violazione dell’Articolo 2 della stessa Convenzione in ordine alla reazione della polizia dopo la sparizione della Signora Stoyanova; La Corte conclude, sempre all’unanimità, per la violazione dell’Articolo 6 § 1 (diritto ad equo processo in termine ragionevole) della medesima Convenzione Europea.

Parti: Dodov c/ Bulgaria

Classificazione: Dignità - Art. 2 Diritto alla vita - Giustizia - Art. 47 Processo equo, pubblico - Ragionevole durata