Giurisprudenza 839/2002 (24/01/2008)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani
Data: 24/01/2008
Oggetto: La Corte, all’unanimità, conclude per la violazione dell’Articolo 3 (proibizione della tortura) della Convenzione Europea dei Diritti Umani, a causa dei maltrattamenti e degli stupri ripetuti commessi da un poliziotto e da agenti istruttori sulla persona di Olga Maslova; per la violazione dell’Articolo 3 (proibizione di trattamenti inumani o degradanti) della stessa Convenzione Europea, a causa dei maltrattamenti inflitti a Fedor Nalbandov da agenti istruttori; per la violazione dell’Articolo 3 (mancanza di un’inchiesta effettiva) nel caso di entrambi i ricorrenti, a causa della mancanza di indagine / inchiesta da parte della autorità nazionali; per il non rispetto dell’Articolo 38 § 1 a) (obbligo di fornire tutte le facilitazioni necessarie all’esame della questione).
Parti: Maslova et Nalbandov c/ Russia
Classificazione: Dignità - Art. 4 Pene inumane - Pene degradanti - Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti - Disposizioni generali - Art. 53 Livello di protezione