Giurisprudenza C-477/13 (16/04/2015)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 16/04/2015
Oggetto: La Corte ha affermato che il richiedente che intende beneficiare del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di cui alla direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, oltre ad essere in possesso di un titolo di formazione non rientrante tra quelli indicati in un allegato della direttiva, deve anche dimostrare l’esistenza di una «ragione specifica ed eccezionale». Secondo la Corte, la nozione di «architetto» deve essere definita alla luce della normativa dello Stato membro ospitante, quindi, detta nozione non impone necessariamente che il richiedente sia in possesso di una formazione e di un’esperienza che si estendano non solo ad attività tecniche di progettazione edilizia, sovraintendenza ai lavori ed esecuzione, ma anche ad attività attinenti alla concezione artistica ed economica dell’edificio, ad attività urbanistiche, oppure ad attività di conservazione dei monumenti
Parti: Angerer
Classificazione: Libertà - Art. 15 Diritto di esercitare una professione - Diritto di stabilimento - Diritto di prestare servizi
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