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Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

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Giurisprudenza 48804/1999 (24/01/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 24/01/2008

Oggetto: La Corte, all’unanimità, conclude per la non violazione dell’Articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione Europea dei Diritti Umani, a causa del rapimento del figlio del ricorrente, rapimento operato da agenti statali, e poi della sua presunta morte; per quattro voti contro due, la Corte conclude per la violazione dell’Articolo 2 della citata Convenzione, non avendo lo Stato convenuto protetto la vita del figlio del ricorrente; all’unanimità la Corte conclude per la violazione del citato Articolo 2 non avendo le autorità turche avviato un’indagine /inchiesta effettiva sulle circostanze sia della sparizione del figlio del ricorrente sia della sua presunta morte; in base a quattro voti contro tre la Corte conclude per la violazione dell’Articolo 3 (proibizione dei trattamenti inumani o degradanti) in ordine a quanto riguarda il ricorrente; la Corte conclude all’unanimità per la non violazione dell’Articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza); all’unanimità per la non violazione dell’Articolo 14 (divieto di discriminazione). La Corte dichiara inoltre che il Governo turco ha rispettato l’Articolo 38 § 1 (obbligo di fornire tutte le facilitazioni necessarie all’esame della questione).

Parti: Osmanoğlu c/ Turchia

Classificazione: Dignità - Art. 2 Diritto alla vita - Art. 4 Pene inumane - Pene degradanti - Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti - Libertà - Art. 6 Libertà - Sicurezza - Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Disposizioni generali - Art. 52 Portata dei diritti garantiti - Art. 53 Livello di protezione