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Giurisprudenza C-543/13 (04/06/2015)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 04/06/2015

Oggetto: La Corte, interpretando il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, ha affermato che la pensione di un beneficiario deve essere considerata come dovuta a far data dall’inizio del periodo per il quale tale pensione è stata effettivamente versata, indipendentemente dalla data in cui il diritto a tale pensione sia stato formalmente accertato. La Corte ha poi aggiunto che il suddetto regolamento osta alla normativa di uno Stato membro che non consente al beneficiario di una pensione, concessa da tale Stato con efficacia retroattiva di un anno, di affiliarsi a un’assicurazione malattia obbligatoria con la medesima efficacia retroattiva e che si risolve nel privare tale beneficiario di qualsivoglia tutela previdenziale, senza che si tenga conto di tutte le circostanze rilevanti, segnatamente quelle relative alla sua situazione personale

Parti: Fischer-Lintjgen

Classificazione: Solidarietà - Art. 34 Sicurezza sociale - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione

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