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Giurisprudenza BvR 370/07 (27/02/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Corti nazionali: Corti supreme (Germania) - Bundesversassangsgericht

Data: 27/02/2008

Oggetto: 1. I diritti della personalità (art. 2 comma 1 in combinato disposto con l’art. 1 comma 1 Legge Fondamentale) comprendono il diritto fondamentale alla riservatezza ed alla integrità di sistemi tecnico informatici.. 2. L’esplorazione occulta di un sistema tecnico informatico, mediante la quale può esserne controllato l’utilizzo e letto il contenuto, è in tanto compatibile con le norme costituzionali in quanto sussistano reali indizi che un bene giuridico di primaria importanza venga posto in una situazione di concreto pericolo. Beni giuridici di primaria importanza sono l’incolumità, la vita e la libertà sia del singolo sia della collettività quando un attacco ad essi si risolva in una minaccia ai danni degli elementi fondamentali o dell’esistenza dello Stato oppure degli elementi fondamentali dell’esistenza del singolo. Una tal misura può ritenersi giustificata già nel momento in cui non è ancora possibile accertare con sufficiente probabilità l’imminenza del pericolo purché sussistano specifici indizi che un bene giuridico di primaria importanza venga nel singolo caso posto in pericolo da persone individuate. 3. In linea di principio, l’esplorazione occulta di un sistema tecnico informatico può essere consentita solo mediante un ordine dell’Autorità Giudiziaria. La legge che consente una misura dal carattere così invasivo deve anche contenere norme idonee a garantire il nucleo centrale della sfera privata. 4. Nella misura in cui la legge consente solo un intervento del potere pubblico, mediante il quale possono essere acquisiti i contenuti e le modalità di telecomunicazioni correnti in rete o i dati a queste relativi possono formare oggetto di valutazione, il provvedimento deve essere conforme alla norma dell’art. 10 comma 1 della Legge Fondamentale. 5. Nel caso in cui. mediante appositi mezzi tecnici, lo Stato si procuri conoscenza del contenuto di comunicazioni via internet, sussiste un’invasione della sfera privata ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge Fondamentale solo quando l’Autorità procedente non sia stata a ciò autorizzata da una delle persone partecipi alla comunicazione. Nel caso in cui l’Autorità procedente prenda cognizione su internet del contenuto di comunicazioni liberamente accessibili a tutti o partecipi essa stessa ad un tal genere di comunicazioni non sussiste alcuna aggressione ad un diritto fondamentale.

Lingua Originale: Tedesco

Classificazione: Libertà - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Dati personali: consenso - Dati personali: accesso - Dati personali: rettifica

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