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Giurisprudenza C-160/14 (09/09/2015)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 09/09/2015

Oggetto: Secondo la Corte, l’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto a sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» di cui alla direttiva 2001/23, qualora vi siano decisioni divergenti di giudici di grado inferiore relative all’interpretazione di tale nozione e da ricorrenti difficoltà d’interpretazione della medesima nei vari Stati membri. Il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi sanciti dalla Corte in materia di responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione commessa da un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno ostano a una normativa nazionale che richiede, come previa condizione, l’annullamento della decisione lesiva emessa da tale organo, allorché un simile annullamento è, in pratica, escluso

Parti: Ferreira da Silva e Brito e a.

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso

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