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Giurisprudenza C-298/14 (06/10/2015)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 06/10/2015

Oggetto: La Corte ha affermato che l’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che si applica a una situazione in cui il cittadino di uno Stato membro, residente e occupato in detto Stato membro, è titolare di un diploma ottenuto presso un altro Stato membro, di cui si avvale per chiedere la sua iscrizione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation del primo Stato membro. La Corte ha poi precisato che l’articolo 45 TFUE osta a che la commissione giudicatrice di un concorso per l’assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell’equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall’università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa

Parti: Brouillard

Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione

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