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Giurisprudenza C-350/06 (24/01/2008)

Tipo: Conclusioni dell'avvocato generale

Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Data: 24/01/2008

Oggetto: L’Avvocato generale suggerisce alla Corte di interpretare l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE nel senso che i lavoratori devono godere di un periodo di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane; le ferie non godute nel corso dell’anno a causa di malattia devono essere concesse successivamente; ai lavoratori, al termine del rapporto di lavoro, deve essere riconosciuto il diritto ad un’indennità finanziaria in sostituzione delle ferie maturate e non fruite. L’Avvocato infine ritiene che il diritto alle ferie o la compensazione monetaria sorga anche in caso di assenza giustificata per malattia.

Parti: Gerhard Schultz-Hoff c/ Deutsche Rentenversicherung Bund

Classificazione: Solidarietà - Art. 31 Ferie retribuite

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Segnalazioni: Efficacia della Carta
L’Avvocato generale sostiene che il diritto alle ferie annuali retribuite rappresenta un diritto sociale fondamentale. L’inserimento nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE rappresenta infatti l’affermazione più qualificata e definitiva della sua natura di diritto fondamentale. L’Avvocato generale si sofferma anche sul valore della Carta. Pur affermando che non le è stata ancora attribuita un’autentica portata normativa, l’Avvocato generale sostiene che sarebbe sbagliato privare tale testo di qualsivoglia significato nell’interpretare il diritto comunitario. Indipendentemente dal suo status giuridico, la Carta rappresenta già oggi una concretizzazione dei valori fondamentali comuni dell’Europa e riflette le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Stante queste premesse, l’Avvocato generale conclude affermando che è perfettamente lecito fare ricorso alle disposizioni della Carta per interpretare il diritto comunitario.