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Giurisprudenza 55712/00 (07/02/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 07/02/2008

Oggetto: La Corte, all’unanimità, ha deciso che nella fattispecie si sono determinate le seguenti violazioni: violazione dell’Articolo 3 (proibizione di tortura, pene, trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione Europea dei Diritti Umani, motivata dalle condizioni detentive del Signor Kostadinov nei locali del Servizio di Inchiesta Regionale di Pazardzhik; *violazione dello stesso Articolo 3 della Convenzione, motivata dalle condizioni detentive del citato ricorrente nel Carcere di Pazardzhik; violazione dell’Articolo 5 § 3) (diritto alla libertà e alla sicurezza) della medesima Convenzione, motivata dalla mancata giustificazione, da parte delle autorità preposte al mantenimento in stato detentivo del ricorrente; violazione dell’Articolo 5 § 4) della stessa Convenzione, motivata dalla natura del controllo giudiziario espletato sulla legittimità dello stato detentivo del ricorrente; violazione dello stesso Articolo 5 § 4) della Convenzione, motivata dal mancato esame, in termine ragionevole, della domanda di scarcerazione presentata dal ricorrente il 1 luglio 1999; violazione dell’Articolo 5 § 5) della Convenzione, motivata dal fatto che il Signor Kostadinov non aveva potuto disporre del diritto di opporsi, onde ottenere riparazione alle suddette violazioni dell’Articolo 5.

Parti: Kostadinov c/ Bulgaria

Classificazione: Dignità - Art. 4 Pene inumane - Pene degradanti - Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti - Libertà - Art. 6 Libertà - Sicurezza