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Giurisprudenza C-614/14 (05/07/2016)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 05/07/2016

Oggetto: La Corte ha affermato che gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura della Corte, alla luce dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostano ad una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza con riguardo ad un procedimento dinanzi ad esso pendente per aver esposto, nell’ambito della propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto del procedimento stesso. Secondo la Corte, il diritto dell’Unione non impone né vieta al giudice del rinvio di procedere, in seguito alla pronuncia della sentenza emessa in via pregiudiziale, ad una nuova audizione delle parti e a nuove misure istruttorie che possano indurlo a modificare gli accertamenti di fatto e di diritto da esso effettuati nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, purché tale giudice dia piena attuazione all’interpretazione del diritto dell’Unione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Infine, la Corte ha affermato che il diritto dell’Unione osta a che un giudice del rinvio applichi una normativa nazionale ritenuta contraria a tale diritto

Parti: Ognyanov

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Indipendenza ed imparzialità dei giudici - Art. 48 Presunzione di innocenza

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