Giurisprudenza C-115/15 (30/06/2016)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 30/06/2016
Oggetto: La Corte ha affermato che un cittadino di uno Stato terzo, divorziato da un cittadino dell’Unione, da cui ha subito atti di violenza domestica durante il matrimonio, non può beneficiare del mantenimento del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in base a tale disposizione, qualora l’inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia successivo alla partenza del coniuge cittadino dell’Unione da detto Stato membro. La Corte ha poi affermato che un figlio e il genitore cittadino di uno Stato terzo che ne ha l’affidamento esclusivo beneficiano di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, nel caso in cui l’altro genitore è cittadino dell’Unione e ha lavorato in tale Stato membro, ma ha cessato di risiedervi prima che il minore abbia iniziato a frequentarvi la scuola. La Corte ha infine affermato che l’articolo 20 TFUE non conferisce un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante né a un cittadino dell’Unione minorenne, che risiede dalla nascita in tale Stato membro del quale non ha la cittadinanza, né al genitore, cittadino di uno Stato terzo, che ne ha l’affidamento esclusivo, qualora gli stessi beneficino di un diritto di soggiorno in tale Stato membro ai sensi di una disposizione del diritto derivato dell’Unione. Secondo la Corte, però, l’articolo 21 TFUE conferisce a detto cittadino dell’Unione minorenne un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, purché soddisfi le condizioni enunciate all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38. In tal caso, la stessa disposizione consente al genitore che ha l’effettivo affidamento di tale cittadino dell’Unione di soggiornare con quest’ultimo nello Stato membro ospitante
Parti: NA
Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione - Libertà di soggiorno
Testo