Altri Atti P6_TA-PROV (2012)0120 (29/03/2012)
Tipo: Atti dell'Unione europea: Risoluzione sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione
Autorità: Autorità europee - Unione europea: Parlamento europeo
Data: 29/03/2012
Oggetto: Il Parlamento europeo rileva che il diritto di petizione al Parlamento europeo, sebbene sia espressamente previsto dai Trattati, non è sufficientemente conosciuto o utilizzato; ritiene che l'iniziativa dei cittadini europei costituisca il primo strumento di democrazia partecipativa transnazionale; invita la Commissione, al momento di elaborare la relazione annuale sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, a concentrarsi non solo sull'applicazione della Carta ma anche su tutti gli articoli del trattato UE in materia di diritti fondamentali e sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea; invita tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione ad assicurare il diritto di accesso ai documenti, sottolineando che tale accesso non deve portare alla violazione di altri diritti fondamentali, come il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati; incoraggia la Commissione a continuare ad adoperarsi come fa ora per garantire che gli Stati membri recepiscano e attuino integralmente e correttamente la direttiva sulla libera circolazione; invita la Commissione a collegare le priorità di inclusione sociale a un chiaro pacchetto di obiettivi che comprendano la protezione dei cittadini contro la discriminazione in tutti gli ambiti della vita e la promozione del dialogo sociale tra rom e non rom al fine di combattere il razzismo e la xenofobia; invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a garantire che la legislazione pertinente sia pienamente attuata e che siano imposte sanzioni adeguate per i crimini a sfondo razziale ; rammenta che i quasi 80 milioni di disabili nell'Unione europea devono affrontare tuttora ostacoli spesso insormontabili nell'esercizio del loro diritto di cittadini dell'Unione alla libera circolazione; esorta gli Stati membri a garantire ad assicurare a indagati e imputati con problemi uditivi, comprese le parti lese in caso di reati penali, qualora lo richiedano, l'interpretazione nella lingua dei segni, nell'interesse della salvaguardia dei loro diritti e della tutela della loro dignità, e richiama l'attenzione della Commissione alla necessità di disporre di tali ausili; invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e il diritto dei pazienti all'informazione; ricorda che il regolamento (CE) n. 2201/2003 stabilisce il principio secondo cui i bambini dovrebbero essere in grado di mantenere i loro rapporti con entrambi i genitori dopo che questi si sono separati, anche se vivono in Stati membri diversi; riconosce che vi sono numerosi ostacoli che impediscono ai cittadini dell'UE di beneficiare pienamente dei diritti elettorali quando risiedono in un paese diverso dal proprio
Classificazione: Tema generale
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