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Giurisprudenza 63955/00 ; 67086/01 (27/03/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 27/03/2008

Oggetto: Libertà e sicurezza; trattamenti inumani o degradanti; vita privata; accesso alla giustizia; portata dei diritti garantiti. I ricorrenti, Anatoli Iourievitch Korobov, Oleg Jourievitch Saveliev, Dimitri Vladimirovitch Tsiplov e Kirill Iourievitch Choukhovoi, sono cittadini russi residenti a Ivanovo (Russia). I primi tre sono nati nel 1979 e il quarto nel 1982. Tutti i ricorrenti sono stati dichiarati colpevoli di rapina aggravata e condannati nel 2000 a pene detentive. Nell’invocare l’Articolo 3 (proibizione di tortura, pene, trattamenti inumani o degradanti), essi denunciavano le rispettive condizioni detentive nel carcere IZ - 37/1 per la causa “Korobov e altri”; nel carcere IZ - 33/1 per la causa “Choukhovoi”. La Corte osserva che – in entrambe le cause – il principale motivo di ricorso concerne il sovraffollamento delle celle carcerarie. La Corte rammenta che, in dei casi precedenti, , ella ha spesso giudicato che il fatto per un ricorrente di essere obbligato a vivere, dormire e utilizzare i bagni in una sola e comune cella condivisa con altri detenuti lo abbia sottoposto a uno sconforto e a una prova dall’intensità eccedente il livello di inevitabile sofferenza connessa alla reclusione. Nella causa “Korobov e altri”, la Corte ritiene che la situazione dei ricorrenti era stata aggravata dal fatto che le finestre della cella carceraria erano coperte da imposte metalliche, ostruenti il passaggio dell’aria e della luce del giorno. Nella causa “Choukhovoi”, la Corte constata inoltre che il ricorrente, soltanto diciottenne all’epoca dei fatti, era rimasto in carcere circa sette mesi. La Corte, quindi, all’unanimità conclude per la violazione dell’Articolo 3 (proibizione di tortura, pene, trattamenti inumani o degradanti) perpetrata in entrambe le cause.

Parti: Choukhovoï c/ Russia ; Korobov e altri c/ Russia

Classificazione: Libertà - Art. 6 Libertà - Sicurezza - Art. 7 Vita privata - Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso - Disposizioni generali - Art. 52 Portata dei diritti garantiti