Giurisprudenza C-119/15 (21/12/2016)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 21/12/2016
Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e la direttiva 2009/22/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, lette alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non ostano a che l’utilizzo di clausole di condizioni generali – il cui contenuto è equivalente a quello di clausole dichiarate illecite da una decisione giurisdizionale definitiva e annotate in un registro nazionale delle clausole di condizioni generali ritenute illecite – sia considerato, con riferimento a un professionista che non è stato parte del procedimento che ha condotto all’annotazione di tali clausole nel suddetto registro, un comportamento illecito, sempreché tale professionista goda di un diritto di ricorso effettivo, tanto avverso la decisione che riconosce l’equivalenza delle clausole confrontate, relativamente alla questione se, considerate tutte le circostanze rilevanti specifiche di ciascun caso, tali clausole siano in concreto identiche, segnatamente riguardo agli effetti prodotti a danno dei consumatori, quanto avverso la decisione che fissi, eventualmente, l’importo dell’ammenda inflitta
Parti: Biuro podróży Partner
Classificazione: Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori - Giustizia - Art. 47 Giustizia: effettività
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