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Giurisprudenza C-430/15 (01/02/2017)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 01/02/2017

Oggetto: Secondo la Corte, il fatto che una persona abbia acquisito diritti a una pensione di vecchiaia sulla base dei contributi versati nel corso di un determinato periodo al regime previdenziale di uno Stato membro non osta a che la legislazione di tale Stato membro possa successivamente cessare di essere applicabile a tale persona. Spetta al giudice nazionale determinare, in considerazione delle circostanze della controversia di cui è investito e delle disposizioni del diritto nazionale applicabile, in quale momento tale legislazione ha cessato di essere applicabile a detta persona. La Corte ha poi affermato che il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, osta a che la legislazione dello Stato competente subordini il beneficio di un assegno a un requisito di residenza e di soggiorno nel territorio di tale Stato membro. Infine, secondo la Corte, una persona conserva il diritto a percepire le prestazioni contemplate dal regolamento dopo aver trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che abbia ottenuto un’autorizzazione a tal fine

Parti: Tolley

Classificazione: Solidarietà - Art. 34 Sicurezza sociale - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione

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