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Giurisprudenza C-421/14 (26/01/2017)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 26/01/2017

Oggetto: La Corte ha affermato che il giudice nazionale non può riesaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto, qualora sia stato già statuito sulla legittimità di tutte le clausole di tale contratto con una decisione munita di autorità di cosa giudicata. Invece, in presenza di una o di più clausole contrattuali la cui eventuale abusività non sia ancora stata esaminata con una decisione munita di autorità di cosa giudicata, il giudice nazionale, regolarmente adito dal consumatore mediante un’opposizione incidentale, è tenuto a valutare, su istanza delle parti o d’ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l’eventuale abusività di tali clausole. L’esame dell’eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore implica stabilire se essa determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali

Parti: Banco Primus

Classificazione: Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori

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