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Giurisprudenza C-133/15 (10/05/2017)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 10/05/2017

Oggetto: La Corte ha affermato che, al fine di valutare se un minore, cittadino dell’Unione europea, sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione globalmente inteso e verrebbe così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti ad esso conferiti dall’articolo 20 TFUE nel caso in cui il suo genitore, cittadino di un paese terzo, si vedesse rifiutare il riconoscimento di un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui trattasi, il fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, sia realmente capace di e disposto ad assumersi da solo l’onere quotidiano ed effettivo del minore costituisce un elemento pertinente ma non sufficiente per poter constatare l’assenza, tra il genitore cittadino di un paese terzo e il minore, di una relazione di dipendenza tale per cui quest’ultimo subirebbe una costrizione siffatta nel caso di un rifiuto di soggiorno quale sopra evocato. Una valutazione del genere deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse superiore del minore, dell’insieme delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, dell’età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell’intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell’Unione sia con il genitore cittadino di un paese terzo, nonché del rischio che la separazione da quest’ultimo comporterebbe per l’equilibrio del minore stesso. La Corte ha aggiunto che l’articolo 20 TFUE non osta a che uno Stato membro subordini il diritto di soggiorno nel proprio territorio di un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne avente la cittadinanza di tale Stato membro, del quale egli si occupa quotidianamente ed effettivamente, all’obbligo per il suddetto cittadino di un paese terzo di fornire gli elementi atti a dimostrare che una decisione di rifiuto del diritto di soggiorno al genitore cittadino di un paese terzo priverebbe il minore del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione, obbligandolo a lasciare il territorio dell’Unione, globalmente considerato. Spetta tuttavia alle autorità competenti dello Stato membro di cui trattasi procedere, sulla base degli elementi forniti dal cittadino di un paese terzo, alle ricerche necessarie per poter valutare, alla luce dell’insieme delle circostanze del caso di specie, se una decisione di rifiuto avrebbe conseguenze siffatte

Parti: Chavez-Vilchez e a.

Classificazione: Uguaglianza - Art. 24 Diritti dei bambini - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di soggiorno

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