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Giurisprudenza C-20/16 (22/06/2017)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 22/06/2017

Oggetto: La Corte ha affermato che il diritto dell’UE osta ad una normativa di uno Stato membro, in forza della quale un contribuente residente in tale Stato membro che lavora per l’amministrazione pubblica di un altro Stato membro non può dedurre dalla base imponibile dell’imposta sul reddito nel suo Stato membro di residenza i contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti dal suo stipendio nello Stato membro di impiego, a differenza dei contributi analoghi versati al regime previdenziale del suo Stato membro di residenza, qualora, in applicazione della convenzione per evitare la doppia imposizione tra i due Stati membri, lo stipendio non debba essere tassato nello Stato membro di residenza del lavoratore e vada semplicemente ad aumentare l’aliquota d’imposta applicabile agli altri redditi

Parti: Bechtel

Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione

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