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Giurisprudenza C-490/16 e C-646/16 (08/06/2017)

Tipo: Conclusione dell'Avvocato generale

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 08/06/2017

Oggetto: Secondo l’Avvocato generale, nelle circostanze eccezionali della crisi dei rifugiati, gli Stati membri in cui le domande di protezione internazionale sono state presentate per la prima volta sono competenti per l’esame delle stesse. Le parole «attraversamento clandestino» nel regolamento Dublino III non sono applicabili a una situazione in cui, a seguito di un afflusso di massa di persone in Stati membri di frontiera, questi ultimi hanno consentito a cittadini di Paesi terzi di entrare e di transitare nel proprio territorio per raggiungere altri Stati membri

Parti: A.S. e Jafari

Classificazione: Libertà - Art. 18 Rifugiati

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