Giurisprudenza C-579/15 (29/06/2017)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 29/06/2017
Oggetto: La Corte ha affermato che la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, osta alla legislazione di uno Stato membro che, nel caso in cui la consegna di un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata nel territorio di tale Stato membro, sia richiesta da un altro Stato membro ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta a tale cittadino con una sentenza divenuta definitiva, da una parte, non autorizza una siffatta consegna e, dall’altra parte, si limita a stabilire l’obbligo, per le autorità giudiziarie del primo Stato membro, di comunicare alle autorità giudiziarie del secondo Stato membro che sono disponibili a farsi carico dell’esecuzione di tale pronuncia senza che, alla data del rifiuto della consegna, sia assicurata l’effettiva presa a carico dell’esecuzione e senza che, inoltre, nell’ipotesi in cui tale presa a carico si riveli successivamente impossibile, un tale rifiuto possa essere rimesso in discussione. La Corte ha precisato che le disposizioni della decisione quadro 2002/584 non hanno efficacia diretta. Tuttavia, il giudice nazionale competente è tenuto ad interpretare le disposizioni nazionali quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro, il che implica che, in caso di rifiuto di eseguire un mandato di arresto europeo emesso per la consegna di una persona oggetto di sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva nello Stato membro emittente, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione hanno l’obbligo di garantire loro stesse l’esecuzione effettiva della pena pronunciata nei confronti di tale persona. Infine la Corte ha affermato che la decisione quadro 2002/584 non autorizza uno Stato membro a negare di eseguire un mandato di arresto europeo emesso per la consegna di una persona la quale sia oggetto di una sentenza, divenuta definitiva, di condanna ad un pena detentiva, per il solo motivo che detto Stato membro intende avviare nel confronti di tale persona azioni penali riguardanti i medesimi fatti per i quali siffatta condanna è stata pronunciata
Parti: Popławski
Classificazione: Giustizia - Art. 49 Diritto penale
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