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Giurisprudenza C-490/16 (26/07/2017)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 26/07/2017

Oggetto: La Corte ha affermato che un richiedente la protezione internazionale può far valere, nell’ambito di un ricorso proposto contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’erronea applicazione del criterio di competenza attinente all’attraversamento irregolare della frontiera di uno Stato membro, enunciato nel regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Un cittadino di un paese terzo, il cui ingresso sia stato tollerato, dalle autorità di un primo Stato membro impegnate a gestire l’arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati a transitare per tale Stato membro al fine di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, senza che fossero soddisfatti i requisiti di ingresso in linea di principio richiesti nel primo Stato membro, deve essere considerato come una persona che ha «varcato illegalmente» la frontiera del primo Stato membro. La presentazione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento implica che il termine comincia a decorrere soltanto a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso, anche quando il giudice adito abbia deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, purché al ricorso stesso sia stato attribuito un effetto sospensivo

Parti: A.S.

Classificazione: Libertà - Art. 18 Diritto di asilo - Rifugiati

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