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Giurisprudenza C-73/16 (27/09/2017)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 27/09/2017

Oggetto: La Corte ha affermato che l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non osta a una normativa nazionale che subordina la possibilità di esperire un ricorso giurisdizionale, da parte di una persona che afferma sia stato violato il suo diritto alla tutela dei dati personali, al previo esaurimento dei rimedi disponibili dinanzi alle autorità amministrative nazionali, a condizione che le modalità concrete di esercizio di detti rimedi non pregiudichino eccessivamente il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. È importante, in particolare, che l’esaurimento dei rimedi disponibili dinanzi alle autorità amministrative nazionali non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, produca la sospensione della prescrizione dei diritti considerati e non provochi costi eccessivi. La Corte ha aggiunto che l’articolo 47 della Carta osta a che un giudice nazionale respinga, quale mezzo di prova di una violazione della tutela dei dati personali, un elenco, quale l’elenco controverso, presentato dalla persona interessata e contenente dati personali di quest’ultima, qualora tale persona si sia procurata l’elenco senza il consenso, richiesto per legge, del responsabile del trattamento di detti dati, a meno che tale rigetto sia previsto dalla normativa nazionale e rispetti al tempo stesso il contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo e il principio di proporzionalità. Infine, secondo la Corte, la direttiva 95/46 non osta a un trattamento dei dati personali da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini della riscossione delle imposte e della lotta alla frode fiscale, come quello a cui si procede con la redazione di un elenco di persone del tipo oggetto del procedimento principale, senza il consenso delle persone interessate, a condizione, da un lato, che a tali autorità siano stati affidati compiti di interesse pubblico dalla normativa nazionale ai sensi di detta disposizione, la redazione di tale elenco e l’iscrizione in quest’ultimo del nome delle persone interessate siano effettivamente idonee e necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e sussistano elementi sufficienti per presumere che le persone interessate figurino a ragione in tale elenco e, dall’altro lato, che siano soddisfatte tutte le condizioni di liceità di tale trattamento dei dati personali imposte dalla direttiva 95/46

Parti: Peter Puškár

Classificazione: Libertà - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Dati personali: consenso - Dati personali: accesso - Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso

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