Norme Europee 2023/2844 (13/12/2023)
Tipo: Regolamento
Autorità: Consiglio e Parlamento europeo
Data: 13/12/2023
Oggetto: Il regolamento è volto a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure giudiziarie e a facilitare l'accesso alla giustizia mediante la digitalizzazione dei canali di comunicazione esistenti, che dovrebbe portare a risparmi di costi e tempi, a una riduzione degli oneri amministrativi e a una migliore resilienza nelle situazioni di forza maggiore, a beneficio di tutte le autorità coinvolte nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera. L'uso di canali di comunicazione digitali tra le autorità competenti dovrebbe portare a una riduzione dei ritardi nella trattazione delle cause, sia nel breve che nel lungo termine. Ciò andrebbe a vantaggio delle persone fisiche e giuridiche e delle autorità competenti degli Stati membri e rafforzerebbe la fiducia nei sistemi giudiziari. La digitalizzazione dei canali di comunicazione apporterebbe inoltre benefici nel settore dei procedimenti penali transfrontalieri e nel contesto della lotta dell'Unione contro la criminalità. In tale ambito, il livello elevato di sicurezza che i canali di comunicazione digitali sono in grado di offrire costituisce un passo avanti, anche in termini di tutela dei diritti degli interessati, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali. Inoltre i diritti e le libertà fondamentali di tutti gli interessati dallo scambio elettronico di dati a norma del regolamento, in particolare il diritto a un accesso effettivo alla giustizia, il diritto a un equo processo, il principio di non discriminazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali dovrebbero essere pienamente rispettati conformemente al diritto dell'Unione
Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Dati personali: consenso - Dati personali: accesso - Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso - Processo equo, pubblico
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Testo 2