Altri Atti P6_TA-PROV (2013)0387 (12/09/2013)
Tipo: Atti dell'Unione europea: Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE
Autorità: Autorità europee - Unione europea: Parlamento europeo
Data: 12/09/2013
Oggetto: Il Parlamento europeo rammenta che un minore non accompagnato è innanzitutto un bambino potenzialmente a rischio e che la protezione dei bambini, e non le politiche dell'immigrazione, deve essere il principio guida degli Stati membri e dell'Unione europea a tal riguardo, rispettando il principio di base dell'interesse superiore del bambino; rileva che i minori non accompagnati, in particolare le giovani, sono due volte più suscettibili di essere confrontati con difficoltà e problemi. Il Parlamento ricorda che a nessun minore può essere negato l'accesso al territorio dell'Unione e insiste sul fatto che gli Stati membri devono rispettare gli obblighi internazionali ed europei che si applicano quando un minore è sotto la loro giurisdizione, senza restrizioni arbitrarie; ricorda che alle frontiere di uno Stato membro nessun bambino può essere respinto per mezzo di una procedura sommaria. Infine, il Parlamento esorta gli Stati membri, al fine di garantire coerenza e di uniformare le norme in materia di protezione dei minori non accompagnati all'interno dell'UE, ad assicurare ai minori non accompagnati, indipendentemente dal loro status e alle stesse condizioni dei bambini cittadini del paese ospitante: accesso a un alloggio appropriato; materiale adeguato, supporto legale e psicologico; il diritto all'istruzione, alla formazione professionale nonché a un sostegno socio educativo e l'immediato accesso ad essi; il diritto alla salute e l'accesso a cure mediche di base adeguate; l'accesso all'informazione e all'utilizzo dei media per soddisfare le proprie esigenze di comunicazione; il diritto al riposo e al tempo libero, nonché il diritto al gioco e alle attività ricreative; il diritto alla valorizzazione e all'ulteriore sviluppo della propria identità e dei propri valori culturali, compresa la propria lingua madre; il diritto di manifestare e di praticare la propria religione.
Classificazione: Uguaglianza - Art. 24 Diritti dei bambini
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