Giurisprudenza 10651/2008 (24/04/2008)
Tipo: Sentenza
Autorità: Corti nazionali: Corti supreme (Italia) - Corte di Cassazione
Data: 24/04/2008
Oggetto: Alla luce della normativa nazionale che ha recepito la direttiva comunitaria n.314/1990/CEE, qualora una parte dei servizi previsti dal contratto di viaggio “ tutto compreso”, non possa più essere effettuata, l'organizzatore e' tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato o a rimborsare il consumatore nei limiti della differenza fra le prestazioni previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento
del danno.
Lingua Originale: Italiano
Classificazione: Tema generale
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