Giurisprudenza C-612/15 (05/06/2018)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 05/06/2018
Oggetto: La Corte ha affermato che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa nazionale che istituisce una procedura di archiviazione del procedimento penale, nei limiti in cui tale normativa si applica in procedimenti avviati in casi di frode grave o di altre attività illegali gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea in materia doganale. Spetta al giudice nazionale dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, disapplicando, se necessario, tale normativa, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati. La Corte ha poi affermato che la direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali non osta a che informazioni dettagliate sull’accusa siano comunicate alla difesa dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l’imputazione, ma prima che quest’ultimo inizi a esaminare l’accusa nel merito e la discussione abbia inizio dinanzi ad esso, o addirittura dopo l’avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora le informazioni così comunicate siano oggetto di modifiche successive, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l’equità del procedimento. Infine la Corte ha affermato che la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, non osta a una normativa nazionale che impone al giudice nazionale di escludere l’avvocato incaricato da due imputati, contro la volontà di questi ultimi, per il motivo che gli interessi di tali imputati sono contrastanti, né osta a che tale giudice consenta a detti imputati di conferire mandato a un nuovo avvocato o, se del caso, designi esso stesso due avvocati d’ufficio, in sostituzione del primo avvocato
Parti: Kolev e a.
Classificazione: Cittadinanza - Art. 42 Diritto di accesso ai documenti - Giustizia - Art. 48 Diritti della difesa
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