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Giurisprudenza C-213/17 (05/07/2018)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 05/07/2018

Oggetto: La Corte ha affermato che lo Stato membro nel quale sia stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale è competente per l’esame di quest’ultima, qualora una richiesta di ripresa in carico non sia stata formulata da detto Stato membro entro i termini di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 pur se, da un lato, un altro Stato membro era competente per l’esame di domande di protezione internazionale presentate in precedenza e, dall’altro, alla scadenza dei suddetti termini era pendente dinanzi a un giudice di quest’ultimo Stato membro il ricorso proposto contro il rigetto di una di dette domande.   La formulazione, da parte di uno Stato membro, di una richiesta di ripresa in carico di un cittadino di un paese terzo che si trovi senza permesso di soggiorno sul suo territorio non impone a tale Stato membro di sospendere l’esame di un ricorso proposto contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza e, poi, di porre fine a tale esame nel caso in cui lo Stato membro richiesto accetti detta richiesta. Inoltre, secondo la Corte, uno Stato membro che formuli una richiesta di ripresa in carico sul fondamento del suddetto regolamento, a seguito della scadenza, nello Stato membro richiesto, dei termini previsti non è tenuto ad informare le autorità di quest’ultimo Stato membro del fatto che è pendente dinanzi ad un giudice dello Stato membro richiedente un ricorso proposto avverso il rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza. Infine, la Corte ha affermato che qualora un richiedente la protezione internazionale sia stato consegnato da un primo Stato membro ad un secondo Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo e si trovi sul territorio di quest’ultimo senza avervi presentato una nuova domanda di protezione internazionale, tale secondo Stato membro può chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico il suddetto richiedente e non è tenuto a decidere di esaminare la domanda presentata da quest’ultimo

Parti: X

Classificazione: Libertà - Art. 18 Diritto di asilo - Rifugiati

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