Giurisprudenza C-679/16 (25/07/2018)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 25/07/2018
Oggetto: La Corte ha affermato che una prestazione come l’assistenza personale, consistente in particolare nella copertura dei costi generati dalle attività quotidiane di una persona affetta da disabilità grave, allo scopo di consentire a tale persona, inattiva dal punto di vista economico, di proseguire gli studi superiori, non rientra nella nozione di «prestazione di malattia» ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tale disposizione ed è, quindi, esclusa dal suo ambito di applicazione. Tuttavia gli articoli 20 e 21 TFUE ostano a che a un residente di uno Stato membro affetto da disabilità grave venga negata, dal suo comune di residenza, una prestazione come l’assistenza personale, per il motivo che egli soggiorna in un altro Stato membro al fine di ivi proseguire gli studi superiori
Parti: A
Classificazione: Uguaglianza - Art. 26 Diritti dei disabili - Solidarietà - Art. 34 Sicurezza sociale - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione
Testo