Giurisprudenza C-448/17 (20/09/2018)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 20/09/2018
Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con il principio di equivalenza, osta a una normativa nazionale che non consente a un’organizzazione per la difesa del consumatore d’intervenire, nell’interesse del consumatore, in un procedimento d’ingiunzione di pagamento che interessa un singolo consumatore e di opporsi a una tale ingiunzione in mancanza di contestazione della stessa da parte di detto consumatore, nel caso in cui detta normativa subordini effettivamente l’intervento delle associazioni di consumatori nelle controversie soggette al diritto dell’Unione a condizioni meno favorevoli di quelle applicabili alle controversie soggette esclusivamente al diritto interno. Inoltre la direttiva 93/13/CEE osta a una normativa nazionale che, pur consentendo, nella fase dell’emanazione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un consumatore, il controllo del carattere vessatorio delle clausole incluse in un contratto concluso tra un professionista e tale consumatore, da un lato, affida a un funzionario amministrativo di un’autorità giurisdizionale, privo dello status di magistrato, la competenza a emettere tale ingiunzione di pagamento e, dall’altro, prevede un termine di quindici giorni per l’opposizione e prescrive che quest’ultima sia motivata nel merito, nel caso in cui un siffatto controllo d’ufficio non sia previsto nella fase dell’esecuzione di detta ingiunzione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Infine, secondo la Corte, nel caso in cui un contratto di credito al consumo non indichi il tasso annuale effettivo globale e contenga soltanto un’equazione matematica di calcolo di tale tasso annuale effettivo globale priva degli elementi necessari per effettuare tale calcolo e non indichi nemmeno il tasso di interesse, una siffatta circostanza costituisce un elemento decisivo nell’ambito dell’analisi da parte del giudice nazionale interessato della questione se la clausola di detto contratto relativa al costo del credito sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi della direttiva 93/13/CEE
Parti: EOS KSI Slovensko
Classificazione: Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori
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