Giurisprudenza C-129/18 (26/03/2019)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 26/03/2019
Oggetto: Secondo la Corte, la nozione di «discendente diretto» di un cittadino dell’Unione, contenuta nell’articolo 2, punto 2, lettera c) della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non ricomprende un minore posto sotto la tutela legale permanente di un cittadino dell’Unione a titolo della kafala algerina, in quanto tale sottoposizione non crea alcun legame di filiazione tra di loro. La Corte ha tuttavia affermato che è compito delle autorità nazionali competenti agevolare l’ingresso e il soggiorno di un minore in quanto altro familiare di un cittadino dell’Unione, procedendo ad una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, che tenga conto dei diversi interessi presenti e, in particolare, dell’interesse superiore del minore in questione. Nell’ipotesi in cui, in esito a tale valutazione, fosse stabilito che il minore e il suo tutore, cittadino dell’Unione, sono destinati a condurre una vita familiare effettiva e che tale minore dipende dal suo tutore, i requisiti connessi al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, considerati congiuntamente all’obbligo di tener conto dell’interesse superiore del minore, esigono, in linea di principio, che sia concesso al suddetto minore un diritto di ingresso e di soggiorno al fine di consentirgli di vivere con il suo tutore nello Stato membro ospitante di quest’ultimo
Parti: SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Uguaglianza - Art. 24 Diritti dei bambini - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione - Libertà di soggiorno
Testo