Giurisprudenza cause riunite C-297/17, C-318/17, C-319/17, C-438/17 (19/03/2019)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 19/03/2019
Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 2013/32 non osta a che uno Stato membro eserciti la facoltà di respingere come inammissibile una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato perché al richiedente è già stata concessa da un altro Stato membro la protezione sussidiaria, quando le prevedibili condizioni di vita in cui si troverebbe sottoposto detto richiedente quale beneficiario di una protezione sussidiaria in tale altro Stato membro non lo esporrebbero ad un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante, nell’accezione dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La circostanza che i beneficiari di tale protezione sussidiaria non ricevano, in detto Stato membro, nessuna prestazione di sussistenza, o siano destinatari di una siffatto prestazione in misura molto inferiore rispetto agli altri Stati membri, pur senza essere trattati diversamente dai cittadini di tale Stato membro, può indurre a dichiarare che tale richiedente sarebbe esposto a un siffatto rischio solo se detta circostanza comporta la conseguenza che quest’ultimo si troverebbe, in considerazione della sua particolare vulnerabilità, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale
Parti: Ibrahim
Classificazione: Dignità - Art. 4 Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti - Libertà - Art. 18 Rifugiati
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