Giurisprudenza C-664/17 (13/06/2019)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 13/06/2019
Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, si applica al trasferimento di un’unità di produzione allorché, da un lato, il cedente, il cessionario o entrambi congiuntamente agiscano ai fini della prosecuzione da parte del cessionario dell’attività economica esercitata dal cedente, ma anche in vista della successiva estinzione del cessionario medesimo, nell’ambito di una liquidazione, e, dall’altro, l’unità di cui trattasi, non essendo in grado di raggiungere il proprio scopo economico senza doversi procurare fattori di produzione provenienti da terzi, non sia totalmente autosufficiente, alla condizione, di cui spetta al giudice del rinvio verificare l’adempimento, da un lato, che sia rispettato il principio generale del diritto dell’Unione che impone al cedente e al cessionario di non cercare di beneficiare fraudolentemente e abusivamente dei vantaggi che potrebbero trarre dalla direttiva 2001/23 e, dall’altro, che l’unità di produzione di cui trattasi disponga di garanzie sufficienti che le assicurino l’accesso ai fattori di produzione di un terzo, al fine di non dipendere dalle scelte economiche effettuate da quest’ultimo unilateralmente
Parti: Ellinika Nafpigeia AE
Classificazione: Solidarietà - Art. 27 Diritti dei lavoratori: informazione - Diritti dei lavoratori: consultazione
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