Home | Chi Siamo | Ricerca avanzata | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

  Ricerca avanzata

Giurisprudenza C-467/18 (19/09/2019)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 19/09/2019

Oggetto: Secondo la Corte, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la direttiva 2012/13/UE, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e la direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, ostano a una normativa nazionaleche prevede una procedura giudiziaria che autorizza, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso atti che costituiscono un pericolo per la società, se tale normativa non consente al giudice competente di verificare che i diritti procedurali previsti da tali direttive siano stati rispettati nel corso di procedimenti precedenti a quello di cui detto giudice è investito, non sottoposti a un siffatto controllo giurisdizionale. Secondo la Corte poi né la direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali né l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali si applicano a una procedura giudiziaria di ricovero psichiatrico coatto a fini terapeutici, poiché esiste il rischio che, tenuto conto del suo stato di salute, la persona interessata sia un pericolo per la sua salute o quella di terzi. La Corte ha affermato che il principio della presunzione di innocenza esige ‑ nell’ambito di una procedura giudiziaria di ricovero psichiatrico coatto, per motivi terapeutici e di sicurezza, di persone che, in stato di demenza, abbiano commesso atti che costituiscono un pericolo per la società, come quella di cui trattasi nel procedimento principale ‑ che il pubblico ministero fornisca la prova che la persona di cui è richiesto il ricovero coatto è l’autore degli atti che si reputano costituire un siffatto pericolo

Parti: Rayonna prokuratura Lom

Classificazione: Giustizia - Art. 48 Presunzione di innocenza - Diritti della difesa - Disposizioni generali - Art. 51 Ambito di applicazione

Testo download Italiano Inglese Francese