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Giurisprudenza - cancellazione dal ruolo (06/10/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 06/10/2008

Oggetto: Tutela del diritto di proprietà. Prima procedura di “Sentenza Pilota” giunta al termine. Fine delle “Cause BOUG”. La Corte Europea dei Diritti Umani con Sentenza 6 ottobre 2008 ha disposto la cancellazione dal Ruolo delle residue 176 cause instaurate contro la Polonia da altrettanti ex proprietari di beni fondiari situati al di là del Boug, considerando che il Governo Polacco aveva adottato un sistema di risarcimento “per equivalente”, concreto ed accessibile alle circa 80.000 persone che, tra il 1944 e il 1953, erano state obbligate ad abbandonare le loro terre poste nelle province orientali della Polonia ante-guerra. Nella Sentenza 22 giugno 2004 di GRANDE CAMERA [Causa n. 31443/ 1996 “Broniowski c/ Polonia”], la Corte non soltanto aveva concluso – nella specifica causa di quel ricorrente - per la violazione dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione del diritto di proprietà) Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, ma aveva del pari deciso che la Polonia doveva adottare misure specifiche per assicurare, a tutti i titolari di analoghe situazioni creditorie, adeguati risarcimenti compensativi. Era la prima volta che la Corte utilizzava la procedura c.d. di “Sentenza Pilota” come strumento procedimentale per decidere vertenze analoghe. A seguito di quella Sentenza 22 giugno 2004, il Governo Polacco adottò, in luglio 2005, una nuova normativa, secondo cui il risarcimento economico “per equivalente” dei beni fatti abbandonare e collocati al di là del Boug non poteva essere maggiore del 20% del loro valore attualizzato al 2005. Il 4 dicembre 2007, nelle sue decisioni di cancellazione delle Cause n. 50003/ 1999 Wolkenberg e altri c/ Polonia e n. 11208/ 2002 Witkowska-Tobola c/ Polonia, la Corte ritenne che il nuovo sistema di risarcimento “per equivalente” poteva considerarsi rispondente ai principi di diritto enunciati dalla suddetta “Sentenza Pilota” Broniowski c/ Polonia. Di conseguenza, la Corte cancellò dal Ruolo 110 cause suppletive, ma analoghe alla prima già decisa. Le 176 cause residue sono state peraltro anch’ esse cancellate dal Ruolo in base ad un provvedimento decisorio globale che segna la fine della procedura c.d. di “Sentenza Pilota” adottata dalla Corte per queste vertenze. Nel concludere che il nuovo sistema di compensazione risarcitoria “per equivalente” era stato nel frattempo concretamente adottato dal Governo Polacco, la Corte ha pertanto deciso che il mantenere l’applicazione della procedura c.d. “Sentenza Pilota” alle suddette 176 cause non era più giustificato.

Parti: 176 cases c/ Poland

Classificazione: Libertà - Art. 17 Diritto di proprietà