Giurisprudenza C-641/19 (08/10/2020)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 08/10/2020
Oggetto: Secondo la Corte, per determinare l’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista qualora tale consumatore abbia espressamente chiesto che l’esecuzione del contratto concluso inizi durante il periodo di recesso ed egli receda da tale contratto, occorre, in linea di principio, tener conto del prezzo convenuto in detto contratto per tutte le prestazioni oggetto del contratto medesimo e calcolare l’importo dovuto pro rata temporis. Solo nel caso in cui il contratto concluso preveda espressamente che una o più prestazioni siano fornite integralmente sin dall’inizio dell’esecuzione del contratto, in maniera distinta, a un prezzo che deve essere pagato separatamente, occorre tener conto dell’intero prezzo previsto per una simile prestazione. Al fine di valutare se il prezzo totale sia eccessivo, occorre tener conto del prezzo del servizio offerto dal professionista in questione ad altri consumatori alle stesse condizioni e di quello del servizio equivalente fornito da altri professionisti al momento della conclusione del contratto. La Corte ha poi affermato che la redazione, da parte un sito Internet di incontri, di un profilo di personalità basato su un test di personalità realizzato da tale sito non costituisce fornitura di un «contenuto digitale», ai sensi della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori
Parti: PE Digital
Classificazione: Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori
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