Giurisprudenza Cause riunite C-322/19 e C-385/19 (14/01/2021)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 14/01/2021
Oggetto: Secondo la Corte, la direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, osta a una normativa nazionale che esclude un richiedente protezione internazionale dall’accesso al mercato del lavoro per il solo motivo che nei suoi confronti è stata adottata una decisione di trasferimento, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. La Corte ha affermato che può essere attribuito al richiedente protezione internazionale il ritardo nell’adozione di una decisione di primo grado avente ad oggetto una domanda di protezione internazionale, derivante dalla mancata cooperazione di tale richiedente con le autorità competenti; ma uno Stato membro non può attribuire al richiedente protezione internazionale il ritardo nell’adozione di una decisione in primo grado avente ad oggetto una domanda di protezione internazionale, per il fatto che quest’ultimo non ha presentato la sua domanda al primo Stato membro di ingress. Infine, secondo la Corte, uno Stato membro non può attribuire al richiedente protezione internazionale il ritardo nell’esame della sua domanda derivante dalla presentazione, da parte di quest’ultimo, di un ricorso giurisdizionale, avente effetto sospensivo, contro la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, in applicazione del regolamento n. 604/2013
Parti: The International Protection Appeals Tribunal e a.
Classificazione: Libertà - Art. 18 Diritto di asilo - Rifugiati
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