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Giurisprudenza C-221/19 (15/04/2021)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 15/04/2021

Oggetto: Secondo la Corte, la decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, consente l’emissione di una sentenza cumulativa che ricomprenda non soltanto una o più pene irrogate in precedenza a carico dell’interessato nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è resa, ma anche una o più pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro e che sono eseguite, in forza di suddetta decisione quadro, nel primo Stato membro. Una siffatta sentenza cumulativa non può tuttavia condurre ad un adattamento della durata o della natura di queste ultime pene che ecceda i rigorosi limiti previsti dalla decisione quadro, a una violazione dell’obbligo di quest’ultima di dedurre integralmente il periodo di privazione della libertà già eventualmente scontato dalla persona condannata nello Stato di emissione dalla durata totale della privazione della libertà personale da eseguire nello Stato di esecuzione, o ad una revisione delle pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro, in violazione della decisione quadro in parola. La Corte ha inoltre affermato che la decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, consente l’emissione di una sentenza cumulativa che ricomprenda non soltanto una o più condanne pronunciate in precedenza a carico dell’interessato nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è resa, ma anche una o più condanne pronunciate a suo carico in un altro Stato membro e che sono eseguite, in forza della decisione quadro 2008/909, nel primo Stato membro, purché la sentenza cumulativa in parola rispetti, relativamente a queste ultime condanne, i requisiti e i limiti derivanti dalla decisione quadro 2008/909

Parti: AV (Jugement global)

Classificazione: Giustizia - Art. 49 Diritto penale

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