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Giurisprudenza C-564/20 (23/11/2021)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 23/11/2021

Oggetto: Secondo la Corte, il diritto dell’Unione osta a che il giudice supremo di uno Stato membro constati, a seguito di un’impugnazione nell’interesse della legge, l’illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte da un giudice di grado inferiore, per il motivo che le questioni poste non sono rilevanti e necessarie ai fini della soluzione del procedimento principale, senza tuttavia pregiudicare gli effetti giuridici della decisione contenente tale domanda. Il principio del primato del diritto dell’Unione impone a detto giudice di grado inferiore di disapplicare siffatta decisione del giudice supremo nazionale. Inoltre il diritto dell’UE osta a che un procedimento disciplinare sia avviato contro un giudice nazionale per il fatto che quest’ultimo ha presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. La Corte ha affermato che la la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, impone agli Stati membri di adottare misure concrete atte a garantire che la qualità dell’interpretazione fornita e delle traduzioni effettuate sia sufficiente affinché l’indagato o l’imputato comprenda l’accusa formulata a suo carico e tale interpretazione possa essere oggetto di controllo da parte dei giudici nazionali. Infine, secondo la Corte, la direttiva 2010/64 e la direttiva 2012/13/UE, lette alla luce dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostano a che una persona sia giudicata in contumacia quando, a causa di un’interpretazione inadeguata, non è stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa a suo carico, o quando è impossibile accertare la qualità dell’interpretazione fornita e quindi stabilire che tale persona sia stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa a suo carico

Parti: IS (Illégalité de l’ordonnance de renvoi)

Classificazione: Giustizia - Art. 48 Diritti della difesa

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