Giurisprudenza 36742/08 (04/08/2008)
Tipo: Provvedimenti interinali
Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani
Data: 04/08/2008
Oggetto: Il 1° agosto 2008, il Signor Moustafà Kamel Moustafà (Abou Hamza) ha introdotto una causa (n. 36742 / 2008) dinanzi la Corte Europea dei Diritti Umani. Il ricorrente – nell’ottica dell’Articolo 3 (proibizione di tortura, pene, trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione Europea dei Diritti Umani, denuncia sostanzialmente il rischio incombente sulla propria persona nel caso di estradizione: vi sarebbe violazione dell’invocato Articolo 3 perché – se estradato – egli incorrerebbe nella pena dell’ergastolo senza libertà condizionale nonché nell’incarcerazione in una prigione di c.d. “super massima sicurezza”, nonostante i suoi problemi di salute.
Il Governo degli Stati Uniti d’America ha sollecitato la sua estradizione per processarlo in ordine al reato di sequestro di persone in Yemen (anni 1998-1999), associazione criminale finalizzata a creare un campo di internamento terrorista in Oregon (tra l’ottobre 1999 e l’aprile 2000), e fiancheggiamento di atti terroristici in Afghanistan (anni 1999-2001).
Il Signor M. Moustafà ha chiesto misure di sicurezza ai sensi dell’Articolo 39 del Regolamento della Corte Europea dei Diritti Umani, onde impedire la propria estradizione verso gli Stati Uniti d’America, nel periodo di esame - sulla concessione eventuale di tali misure - da parte della stessa Corte Europea. Il 4 agosto 2008, il Presidente della Sezione cui la vicenda era stata assegnata, ha deciso - nell’interesse delle parti e del miglior svolgimento della procedura dinanzi la Corte – di indicare al governo britannico, ex Articolo 39 Regolamento della Corte Europea, che il ricorrente non doveva essere estradato verso gli Stati Uniti d’America sino a quando la Corte Europea non avesse debitamente esaminato la vicenda.
In base all’Articolo 39 del proprio Regolamento, la Corte può indicare alle parti ogni misura provvisoria da essa ritenuta adottabile nell’interesse sia delle parti sia del buon svolgimento, nel merito, del procedimento dinanzi ad essa instaurato.
Parti: Mustafa Kamal Mustafa (Abu Hamza)
Classificazione: Dignità - Art. 1 Dignità - Art. 4 Tortura - Pene inumane - Pene degradanti - Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti - Libertà - Art. 19 Estradizione