Giurisprudenza C-214/20 (11/11/2021)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 11/11/2021
Oggetto: Secondo la Corte, un periodo di guardia in regime di reperibilità effettuato da un vigile del fuoco discontinuo, durante il quale tale lavoratore esercita, con l’autorizzazione del suo datore di lavoro, un’attività professionale autonoma ma deve, in caso di convocazione di emergenza, raggiungere la caserma alla quale è assegnato entro un termine massimo di dieci minuti, non costituisce «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, se da una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie risulta che i vincoli imposti a detto lavoratore durante tale periodo non sono tali da incidere obiettivamente e in maniera molto significativa sulla facoltà di quest’ultimo di gestire liberamente, nel corso di detto periodo, il tempo durante il quale le sue prestazioni professionali come vigile del fuoco non sono richieste
Parti: Dublin City Council
Classificazione: Solidarietà - Art. 31 Condizione di lavoro: sane - Condizione di lavoro: sicure - Condizione di lavoro: dignitose
Testo