Giurisprudenza - (12/08/2008)
Tipo: Provvedimenti interinali
Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani
Data: 12/08/2008
Oggetto: La Corte Europea dei Diritti Umani quest’oggi, 12 agosto 2008, ha raccomandato al Governo della Federazione Russa di adottare misure provvisorie ex Articolo 39 del proprio Regolamento.
L’11 agosto 2008, il Governo della Georgia ha chiesto alla Corte Europea dei Diritti Umani di applicare il citato Articolo 39 per richiamare lo stesso Governo russo affinché questo si “astenesse dall’adottare anche ogni minima misura minacciante la vita o lo stato di salute delle popolazioni civili e permettesse alle forze georgiane addette alla protezione urgente, di prendere ogni necessaria iniziativa di assistenza, o di corridoio umanitario per i feriti civili e militari in loco”. Il funzionario del Governo georgiano aveva precisato alla Corte che la richiesta si inseriva nel contesto di una causa avviata contro la Federazione Russa per denunciate violazioni degli Articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (proibizione di tortura, pene, trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione Europea dei Diritti Umani e dell’Articolo 1 (protezione della proprietà) del Protocollo n. 1 Addizionale alla Convenzione medesima.
La decisione della Corte è così formulata:
“Il 12 agosto 2008, il Presidente della Corte, facente funzioni di Presidente di Sezione, ha deciso di applicare l’Articolo 39 (misure provvisorie) del Regolamento della Corte, considerato che la situazione attuale comporta rischio concreto e continuato di gravi violazioni della Convenzione. Allo scopo di prevenire simili violazioni, il Presidente – applicando l’ Articolo 39 del Regolamento della Corte – richiama le due Alte Parti in causa ad onorare gli impegni da esse sottoscritti in nome della Convenzione, soprattutto in relazione agli Articoli 2 e 3 della Convenzione.
In conformità all’ Articolo 39, terzo comma, del Regolamento, il Presidente invita peraltro i due Governi in causa a rendere conto alla Corte delle misure adottate per assicurare l’integrale rispetto della Convenzione.
Articolo 39 del Regolamento della Corte Europea (misure provvisorie):
“1. La Sezione o, all’occorrenza, il suo Presidente possono, sia su domanda di una parte o di ogni altra persona interessata, sia di ufficio, indicare alle parti ogni misura provvisoria che essi ritengano debba essere adottata nell’interesse delle parti o per il buon svolgimento della procedura.
2. Il Comitato dei Ministri ne viene informato.
3. La Sezione può invitare le parti a fornire informazioni su ogni questione relativa all’esecuzione delle misure provvisorie da essa indicate”.
Parti: Governo della Georgia
Classificazione: Dignità - Art. 4 Tortura - Pene inumane - Pene degradanti - Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti