Giurisprudenza 36004/2008 (28/08/2008)
Tipo: Provvedimenti interinali
Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani
Data: 28/08/2008
Oggetto: Il 29 luglio 2008, Gary McKinnon ha introdotto dinanzi la Corte Europea dei Diritti Umani una causa (la n. 36004/ 2008) vertente principalmente sulla denuncia preventiva – ex Articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (proibizione di trattamenti inumani o degradanti) – delle condizioni detentive che egli dovrebbe subire in caso di condanna da parte degli Stati Uniti d’America.
Il Governo degli Stati Uniti aveva chiesto al Governo britannico di estradare l’interessato, cui erano stati ascritti reati per avere compiuto operazioni informatiche fraudolente. Secondo il Governo americano, il ricorrente aveva avuto accesso, dopo un periodo di vita in Regno Unito, a sistemi informatici militari americani.
Il Signor McKinnon ha chiesto alla Corte Europea di applicare l’Articolo 39 del Regolamento allo scopo di impedire l’estradizione richiesta mentre era in corso l’esame della propria domanda di misure provvisorie.
Il 12 agosto 2008, il Presidente in servizio presso la Sezione cui la domanda era stata assegnata, ha deciso di riferire al Governo britannico, ai sensi dell’Articolo 39 del Regolamento della Corte Europea, che riteneva auspicabile per il ricorrente la non estradizione verso gli Stati Uniti prima della mezzanotte del 29 agosto 2008. Si trattava di consentire alla Sezione di esaminare la richiesta McKinnon nella prima riunione utile fissata per il 28 agosto 2008.
Il 28 agosto 2008, la Sezione ha deciso di rigettare la domanda di misure provvisorie avanzata dal ricorrente.
Di conseguenza, il Signor McKinnon è stato informato che la Corte Europea dei Diritti Umani non si sarebbe opposta alla sua estradizione verso gli Stati Uniti d’America.
Parti: Gary McKinnon c/ Regno Unito
Classificazione: Dignità - Art. 4 Tortura - Pene inumane - Pene degradanti - Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti - Libertà - Art. 19 Estradizione