Giurisprudenza C-140/20 (18/11/2021)
Tipo: Conclusione dell'Avvocatura Generale
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 18/11/2021
Oggetto: Secondo l'Avvocato generale, il diritto dell’UE osta a una normativa nazionale che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di conservare, in modo preventivo, generalizzato e indifferenziato, i dati relativi al traffico e i dati relativi all’ubicazione degli utenti finali di detti servizi per finalità diverse dalla salvaguardia della sicurezza nazionale di fronte a una minaccia che risulti reale e attuale o prevedibile e non subordini l’accesso delle autorità competenti ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione conservati ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente. Inoltre, secondo l’Avvocato generale, un organo giurisdizionale nazionale non può limitare nel tempo gli effetti di una dichiarazione di illegittimità di una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai fini, in particolare, della salvaguardia della sicurezza nazionale e della lotta alla criminalità, un obbligo di conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione incompatibili con l’article 15 paragrafo 1 della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articolo 7, 8, 11 e 52 paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali
Parti: Commissioner of the Garda Síochána e a.
Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Comunicazioni - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Dati personali: consenso - Dati personali: accesso - Art. 11 Libertà di informazione - Disposizioni generali - Art. 52 Portata dei diritti garantiti
Testo