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Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

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Giurisprudenza Cause riunite C-339/20 e C-397/20 (18/11/2021)

Tipo: Conclusione dell'Avvocatura Generale

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 18/11/2021

Oggetto: Secondo l'Avvocato generale, la direttiva 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, e il regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato, ostano a una normativa nazionale che impone alle imprese di telecomunicazioni elettroniche l’obbligo di conservare in modo generalizzato e indifferenziato i dati relativi al traffico nell’ambito delle indagini sull’abuso di informazioni privilegiate o sulla manipolazione del mercato e gli abusi di mercato. Un organo giurisdizionale nazionale non può limitare nel tempo gli effetti dell’incompatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica un obbligo di conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico incompatibile con la direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, letta alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e che consente all’autorità amministrativa incaricata di svolgere indagini sugli abusi di mercato di ottenere, senza previo controllo da parte di un organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa indipendente, la comunicazione dei dati di connessione»

Parti: VD e SR

Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Comunicazioni - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Dati personali: consenso - Dati personali: accesso - Art. 11 Libertà di informazione - Disposizioni generali - Art. 52 Portata dei diritti garantiti

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