Giurisprudenza C-491/07 (22/12/2008)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee
Data: 22/12/2008
Oggetto: La Corte, pronunciandosi nuovamente sul principio ne bis in idem sancito dall’art. 54 della CAAS, ha concluso che esso non si applica ad una decisione con cui un’autorità di uno Stato contraente, al termine di un esame nel merito della causa sottopostale, dispone, in una fase precedente all’incriminazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, la sospensione del procedimento penale, qualora detta decisione di sospensione, secondo il diritto nazionale di tale Stato, non estingua definitivamente l’azione penale e non costituisca quindi un ostacolo a nuovi procedimenti penali, per gli stessi fatti, in detto Stato. Secondo la Corte, infatti, l’art. 54 CAAS non persegue la finalità di proteggere un sospettato dall’eventualità di doversi sottoporre ad ulteriori accertamenti, per gli stessi fatti, in più Stati contraenti.
Parti: Vladimir Turanský
Classificazione: Giustizia - Art. 50 Ne bis in idem
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