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Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

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Giurisprudenza C-432/05 (13/03/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Data: 13/03/2007

Oggetto: La Corte di giustizia ha statuito che il principio di tutela giurisdizionale effettiva non richiede l'esistenza di un ricorso autonomo diretto a contestare, in via principale, la conformità di norme nazionali con il diritto comunitario, purché il sistema nazionale preveda altri mezzi di impugnazione che, in via incidentale, garantiscano, in modo effettivo e non meno favorevole di quelli che disciplinano ricorsi di natura interna, il rispetto dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario. Il principio di tutela giurisdizionale effettiva deve inoltre essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve poter accordare provvedimenti provvisori fino a quando non si sia pronunciato sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario. Una tale concessione deve essere disciplinata da criteri fissati dal diritto nazionale, non meno favorevoli di quelli relativi a domande di natura interna.

Parti: Unibet c. Justitiekanslern

Classificazione: Art. 47 Giustizia: effettività

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Segnalazioni: Efficacia della Carta
Dopo la sentenza sul ricongiungimento familiare (C-540/03 del 27 giugno 2006), in cui la Corte ha richiamato per la prima volta la Carta dei diritti fondamentali affermando che, pur non essendo uno strumento giuridico vincolante, il legislatore comunitario ha inteso riconoscerne importanza, i giudici di Lussemburgo tornano a citare la Carta di Nizza, questa volta senza avvertire l'esigenza di specificare il suo valore giuridico.