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Giurisprudenza C-236/20 (07/04/2022)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 07/04/2022

Oggetto: La Corte ha affermato che il diritto dell’UE osta a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario. Inoltre, secondo la Corte, il diritto dell’UE osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro

Parti: Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani)

Classificazione: Solidarietà - Art. 31 Condizione di lavoro: sane - Condizione di lavoro: sicure - Condizione di lavoro: dignitose - Periodo di riposo - Ferie retribuite

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