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Giurisprudenza C-151/20 (22/03/2022)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 22/03/2022

Oggetto: Secondo la Corte, il principio del ne bis in idem non osta a che un’impresa sia perseguita, dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, e a che le sia inflitta un’ammenda per un’infrazione, a causa di un comportamento che ha avuto un oggetto o un effetto anticoncorrenziale nel territorio di tale Stato membro, quando tale comportamento sia già stato menzionato, da un’autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro, in una decisione definitiva. La Corte sottolinea, tuttavia, che quest’ultima decisione non deve fondarsi sulla constatazione di un oggetto o un effetto anticoncorrenziale nel territorio del primo Stato membro. Se così fosse, per contro, la seconda autorità pubblica che avvia un procedimento relativo a tale oggetto o a tale effetto viola il divieto di duplice incriminazione. Infine, secondo la Corte, il principio del ne bis in idem è applicabile a un procedimento di attuazione del diritto della concorrenza in cui, a causa della partecipazione della parte interessata al programma nazionale di clemenza, può soltanto essere accertata un’infrazione al diritto della concorrenza

Parti: Nordzucker e a.

Classificazione: Giustizia - Art. 50 Ne bis in idem

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